La frequenza di lettura è definita dall’Autorità. Attualmente le norme prevedono che il letturista effettui tentativi di lettura con la seguente frequenza:
- almeno una volta l’anno per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno;
- almeno 2 volte l’anno, per i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
- almeno 3 volte l’anno, per i clienti con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
- almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
Se il contatore è inaccessibile e non elettronico teleletto, il letturista generalmente lascia un avviso.